la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’Articolo 41 del Regolamento Ue n. 910/2014
decreto Semplificazioni 2019
Europa
Il percorso di riconoscimento della blockchain come strumento di validazione legale dei documenti prende spunto dall’iniziativa europea.
La risoluzione del 3 ottobre 2018 del Parlamento di Bruxelles sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain riconosce infatti che la tecnologia punta a “creare fiducia attraverso la disintermediazione”, essendo uno strumento “che può democratizzare i dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza”, perché “rafforza l’autonomia dei cittadini” migliorando “l’efficienza dei costi delle transazioni eliminando intermediari e costi di intermediazione, oltre ad aumentare la trasparenza delle transazioni”.
La risoluzione invita i Paesi membri dell’Unione ad adeguare i quadri normativi nazionali rispetto alle possibilità offerte da queste soluzioni senza venire meno al “rispetto del principio della neutralità tecnologica”.
Italia
L’Italia il 27 settembre 2018 ha sottoscritto l’accordo che l’ha fatta entrare all’interno della Blockchain Partnership, ossia l’alleanza strategica che vede collaborare 24 Paesi dell’Unione (Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, UK) con l’obiettivo di condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche sia sul piano tecnico che su quello ancora più acerbo della regolamentazione.
Decreto Semplificazioni 2019
Il legislatore italiano ha inserito nel decreto Semplificazioni 2019 una definizione normativa delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract.
Il decreto prevede che “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’Articolo 41 del Regolamento Ue n. 910/2014”.
Si parla quindi di pieno riconoscimento dell’effettività dello smart contract tra le parti interessate in base a “una validazione temporale elettronica qualificata”.